Legislazione tickets - A.G.D. Como ODV - Associazione di aiuto ai giovani diabetici -





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Legislazione tickets

Argomenti trattati > Leggi e Normative Diabete

Legislazione sull'esenzione dalla partecipazione alla spesa (tickets)

Breve storia delle leggi sui tickets sanitari
Il D.M. 8 febbraio 1982, art. 1 afferma che "Le prestazioni protesiche ortopediche erogabili, a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5), del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16 , sono le seguenti: (omissis) prodotti per soggetti affetti da diabete mellito (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glaucosemia - test rapido con una goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso).
Il D.L. 23/03/89 istituisce i "tickets" emanando le prime disposizioni in materia di partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, e di assistenza specialistica, ospedaliera, farmaceutica ed idrotermale.
Il D.M. 24/5/89 sancisce i primi criteri di esenzione dalla partecipazione alla spesa stessa (tickets).
Il D.M. del 1° febbraio 1991 per la "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria" sostituisce le disposizioni del D.M. del 24/5/89; tale decreto è tuttora in vigore sebbene più volte modificato.
Il decreto del 5/9/91, emesso ad integrazione di quello del 1/2/91, riporta all'art. 4 la precisazione che sono esenti da tickets tuute le prestazioni erogate dai Servizi di Diabetologia.
La L. 537 del 24/12/1993 introduce il concetto di "classi" di prescrizione e di "note" dei farmaci.
La legge 724/95 estende l'esenzione totale ai pazienti con tumore "in fase attiva" ed a quelli in attesa di trapianto a tutte le prescrizioni.
La legge 6/3/95 individua i protocolli prescrittivi per il monitoraggio della gravidanza.
La finanziaria per il 1998 (art. 35 comma 3) prescrive che le Regioni e le Province Autonome che non abbiano al 31/12/97 determinato proprie tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali applichino il DMS del 22/6/96 e succ. integrazioni.
Le disposizioni in materia sanitaria per la finanziaria 1999, contenute nel disegno di legge "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", collegato al disegno di legge finanziaria, Atto Camera n.5267, dispongono che dal 1° gennaio ’99 e fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di esenzione e partecipazione alla spesa sanitaria (sanitometro), i cittadini esenti non dovranno pagare la quota fissa sulla ricetta (lire 6000) per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche, erogate in regime ambulatoriale. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la quota fissa sulla ricetta contenente prescrizioni multiple fino ad un massimo di sei confezioni (una ricetta può contenere due prescrizioni, ma per alcuni farmaci relativi a particolari patologie è consentito un massimo di sei prescrizioni), è stabilita in lire 1.000 per confezione.
Il nuovo regolamento sulle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket contenuto nel Decreto ministeriale 329 e Decreto 21 Maggio 2001, N. 296 pubblicato il 25 settembre '99 (in applicazione del Decreto legislativo 124 del 29/4/'98), conferma l'esenzione per il Diabete Mellito. I cittadini già titolari di tale diritto dovrebbero aver ricevuto o riceveranno a casa il nuovo tesserino, con l'elenco delle prestazioni fruibili gratuitamente. Inoltre fornisce un elenco completo delle prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa


Prescrizioni
I medici, ospedalieri o convenzionati, devono utilizzare per le prescrizioni fruibili tramite il S.S.N., i ricettari pre/pro rosa forniti dalle ASL (D.L. 443 del 30/12/87 convertito nella L. 531/87).
Nella stessa ricetta, riguardante farmaci o prestazioni specifiche per il diabete, possono essere prescritti:
•solo farmaci (massimo 6 pezzi per ricetta) che coprano un periodo non superiore ai tre mesi di terapia: "... La ricetta per le prescrizioni di cui trattasi è assoggettata a due distinte limitazioni: la prima è costituita dal limite invalicabile di 6 pezzi con essa prescrivibili e la seconda dal periodo massimo trimestrale di terapia che la stessa ricetta può contenere. Pertanto se ... la terapia necessaria a coprire il fabbisogno di tre mesi può essere raggiunta con un numero di confezioni inferiore a sei, il medico avrà cura di prescrivere solo il numero di confezioni strettamente necessario. In nessun caso la disposizione di cui trattasi deve essere intesa nel senso che il medico possa rilasciare in una unica volta un numero di ricette ciascuna contenente sei pezzi tale da coprire la terapia di tre mesi" (cfr. circolare 1016 del 15/2/94 dell'Ass. alla Sanità).
•prestazioni appartenenti alla stessa branca ed eseguite nella stessa struttura
Nella stessa ricetta, non possono invece essere prescritti: •farmaci esenti e non esenti (DM 1/2/91 e succ. modifiche)
•prestazioni esenti e non esenti (Allegato 1 D.M. 28/5/99 n. 329)
•prestazioni esenti e non esenti (Allegato 1 D.M. 21/5/01 , N. 296 )


Esenzioni per patologia
È obbligatorio indicare l'esenzione dal pagamento del ticket, usando l'apposito tesserino rilasciato dalla ASL col n° di protocollo da riportare sulla ricetta.
Bisogna barrare la casella "A" e apporre la dicitura "DM 1/2/91 prot. n°....".
L'esenzione è limitata ai soli farmaci ed alle sole prestazioni previste nel decreto di cui sopra.
La quota fissa non è dovuta, inoltre, dai soggetti esenti, per le prestazioni specialistiche previste sempre nell'Allegato 1 del D.M. 28/5/99 n. 329 e indicate con un "*"


Esenzione per reddito
Ai sensi della Legge 24.12.1993 n 537, modificata dalla Legge 23.12.1994 n 724 e dalla Legge 28.12.1995 n 549, prevede i seguenti casi:
1.Cittadino di eta' superiore ai 65 anni, appartentente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a £ 70.000.000 .

2.Genitore o esercente patria potesta' di bambino di eta' inferiore ai 6 anni appartenente a nucleo familiare con reddito riferito all'anno precedente non superiore a £ 70.000.000.

3.Titolare di pensione sociale o al minimo di eta' superiore a 60 anni (*).

4.Familiare a carico di titolare di pensione sociale o al minimo di eta' superiore ai 60 anni (*).

5.Disoccupato, iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento (*).

6.Familiare a carico di disoccupato di cui al punto 5).

7.Extra comunitario regolarmente residente in Italia ed iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento (*)

8.Familiare a carico di disoccupato extra comunitario di cui al punto 7) (*).


(*) Il reddito deve essere inferiore a £ 16.000.000 aumentato a £ 22.000.000 per il coniuge a carico ed incrementato di £ 1.000.000 per ogni figlio a carico.


Le prescrizioni non farmacologiche
La legge finanziaria 1998 all'art. 35 comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del DL 25/11/89 n° 382 convertito con modifiche dalla legge 25/1/90 n° 8 col seguente testo: "Le prescrizioni di branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distine. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni della medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministero della Sanità 22/6/96, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n° 150 del 14 settembre 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del M. della Sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."
Vediamo i particolari.
1.visite specialistiche: devono essere richieste una per ricetta Ricordarsi che esistono anche le visite specialistiche di controllo (successive alla prima) con ticket dimezzato.
2.esami di laboratorio: in ogni ricetta possono essere prescritti un massimo di otto esami: col l'entrata in vigore del DMS del 26/7/96 non c'è piu distinzione fra i vari esami. E' consigliabbile assicurarsi che le prestazioni siano veramente prescrivibili in regime di SSN poiché altrimenti potrebbero scattare azioni di rivalsa da parte delle ASL.
3.diagnostica strumentale: per ogni branca un massimo di otto richieste. Ad esempio otto richieste di rx diverse.

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