Normative celiachia - A.G.D. Como ODV - Associazione di aiuto ai giovani diabetici -





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Normative celiachia

Argomenti trattati > La Celiachia

Legge 4 luglio 2005, n. 123
Pubblicata nella G. U. 7 luglio 2005, n. 156
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
L. 4 luglio 2005, n. 123
Pubblicata nella G. U. 7 luglio 2005, n. 156

Definizione.
1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
Finalità.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'àmbito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Diagnosi precoce e prevenzione.
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto Superiore di Sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
Erogazione dei prodotti senza glutine.
Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
1. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
2. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
Diritto all'informazione.
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Data a Roma, addì 4 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 697):
Presentato dal sen. Toia ed altri il 28 settembre 2001.
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 16 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 12ª e giunta per gli Affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla commissione il 22 gennaio 2002, il 19 giugno 2002 e il 25 giugno 2003.
Esaminato in aula il 3 luglio 2003 e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n.4231):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1° agosto 2003, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 4 e 11 novembre 2003; 29 gennaio 2004; 26 febbraio 2004; 30 marzo 2004; 16 giugno 2004; 3 novembre 2004 e 2 febbraio 2005.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 22 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato in un testo unificato con n. 3478 (on. Drago ed altri) il 23 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 697-B):
Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanita), in sede deliberante, il 7 marzo 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede deliberante, il 4 maggio 2005 e approvato il 15 giugno 2005.


Decreto Legistativo n°111 del 27 Gennaio 1992
Gazzetta Ufficiale Ordin. n° 39 del 17 Febbraio 1992
Attuazione della ditettiva 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
(a destra il Decreto scaricabile in pdf)

Etichettatura degli alimenti
Il Regolamento (CE) 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine



Etichettatura degli alimenti


Il Regolamento (CE) 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine


Il Regolamento (CE) 41/2009 è entrato ufficialmente in vigore dal 1 gennaio 2012.
Da questa data, tutti i prodotti commercializzati in Unione Europa con la dicitura “senza glutine- gluten free” (e analoghe traduzioni) devono garantire il limite dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con tranquillità dai celiaci.
Riportiamo di seguito il termine ufficiale nelle principali lingue europee:
Inglese: gluten-free
Finlandese: gluteeniton
Francese: sans gluten
Greco: χωρ?ς γλουτ?νη
Olandese: glutenvrij
Polacco: bezglutenowy
Portoghese: isento de glúten
Spagnolo exento de gluten
Svedese: glutenfri
Tedesco: glutenfrei

Oltre a quanto riportato nel Regolamento 41/2009 stesso, sono stati pubblicati dal Ministero della Salute degli elementi esplicativi del Regolamento stesso all’interno della Circolare ministeriale del 5 novembre 2009 Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2009.
Riportiamo di seguito sinteticamente quanto sancito da questa nuova norma:
- la dicitura “senza glutine” è di natura volontaria. Qualsiasi prodotto del libero commercio (gelati, salumi, caramelle, salse, ecc.), per cui le aziende possano garantire l’assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la dicitura “senza glutine” e la dicitura “non contiene fonti di glutine” va quindi sostituita con la dizione “senza glutine”. La vecchia dizione “non contiene fonti di glutine”, precedentemente ammessa per i salumi e i gelati in vaschetta di produzione industriale, è destinata quindi a scomparire.

- i prodotti dietetici senza glutine restano soggetti alla procedura di notifica (decreto legislativo 111/92).

- il Regolamento ha sancito che possono essere definiti “senza glutine” anche i prodotti dietetici ottenuti con l’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l’amido di frumento deglutinato, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito.
- il limite di glutine di 100 ppm è ammesso per i soli prodotti dietetici a base di ingredienti depurati di glutine, cioè materie prime derivanti da cereali “vietati” appositamente trattati. Tali prodotti devono riportare obbligatoriamente la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”. Questa definizione non è riferibile, invece, ai prodotti di consumo generale.
- i prodotti dietetici “con contenuto di glutine molto basso” non sono ammessi nel Registro nazionale.
Per quanto riguarda questa tipologia di prodotti, l’AIC non modifica la sua posizione sul limite dei 20 ppm di glutine consentito nei prodotti per i celiaci, posizione confermata dagli studi scientifici più recenti.
- i prodotti “naturalmente senza glutine”, ossia quelli non contenenti glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova, tal quali, non potranno utilizzare il claim “senza glutine” poiché, per loro natura, non necessitano di dichiarare l’assenza di glutine. La norma, infatti, è finalizzata all’aiuto al celiaco per l’identificazione, tra i prodotti a rischio, di quelli idonei alla propria dieta. AIC concorda appieno con lo spirito di questa direttiva: siamo, infatti, convinti che sia più efficace fornire al celiaco gli strumenti (attraverso l’informazione) sulle categorie degli alimenti disponibili, permettendogli di riconoscere i prodotti sempre idonei e quelli invece che necessitano di precise indicazioni (Marchio e/o diciture previste per legge) che dimostrino una verifica preliminare della loro idoneità.
Il punto più importante di queste note esplicative è dunque costituito da quello dedicato agli alimenti di uso corrente.
Il Ministero ha sancito che l’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta sia ammesso qualora l’azienda possa assicurare:
- non solo l’assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine
- ma anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo.
A tale riguardo, il Ministero richiede che l’azienda adegui il proprio piano di autocontrollo specificamente al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm.
E specifica che “in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.”
L’inserimento del punto critico relativo al glutine nel piano di autocontrollo delle aziende implica anche la verifica di questo aspetto da parte delle autorità competenti per i controlli (come, ad esempio, gli ispettori della Sanità Pubblica Locale).
I prodotti del libero commercio riportanti la dicitura “senza glutine” (gelati, salumi, caramelle, sughi pronti, salse, ecc.) possono quindi essere considerati a tutti gli effetti come una fonte di alimenti idonei per i celiaci.
AIC sta operando con la finalità di migliorare la cultura del senza glutine nell’industria alimentare italiana, diffondendo tramite la partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento per le aziende, fiere, ecc. e attraverso la collaborazione con le Associazioni di Categoria, la conoscenza del Regolamento 41/2009 e di linee guida sulla produzione senza glutine allo scopo di incrementare l’impiego del claim “senza glutine” e di favorire una generale maggiore sicurezza per i celiaci.

La dicitura “senza glutine”… e il Prontuario
La dicitura “senza glutine” è di natura volontaria, pertanto, il numero di prodotti alimentari del libero commercio che riporteranno questa scritta dipenderà molto dall’interesse delle aziende verso il consumatore celiaco.
A partire da quest’anno AIC ha iniziato a richiedere alle aziende aderenti al Prontuario di inserire tale dicitura in etichetta. Sarà però necessario attendere ancora qualche tempo per poter vedere tutti i prodotti in Prontuario con il claim “senza glutine”. Questo sia per i necessari tempi di smaltimento degli incarti già stampati, sia perché siamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero della Salute sulla possibilità e le condizioni di impiego del claim per alcune categorie di alimenti.
Con l’entrata in vigore del Regolamento 41/2009, il Prontuario resta comunque il riferimento per i celiaci, come strumento a disposizione del consumatore celiaco, della sua famiglia o del ristoratore per una facile consultazione dei prodotti idonei alla dieta senza glutine, anche grazie ai servizi connessi (Prontuario on-line, Prontuario mobile, sistema di allerta via web e Televideo Rai).
Per le aziende resta uno strumento importante di informazione al consumatore, oltre che il veicolo principale per mantenere utili contatti con l’AIC ed i suoi professionisti.
Resta, inoltre, inteso che la nostra posizione rispetto a questi prodotti in Prontuario, per ora resta invariata: i prodotti esibiscono la dicitura ministeriale, ma l’accesso al Prontuario resta subordinato alla procedura in vigore.
In sintesi
Anche tenuto conto della già in vigore Direttiva Allergeni, sintetizziamo nella tabella di seguito riportata le definizioni concernenti il contenuto in glutine ammesse dall’entrata in vigore del Regolamento.




Ricordiamo qui che AIC non considera sufficiente garanzia di sicurezza l’eventuale autodichiarazione di idoneità dell’azienda (se rilasciate, ad esempio, dai servizi consumatori - telefonici o telematici - di molte aziende, riportare su siti web o su locandine o materiale promozionale) se non supportata dalla dicitura “senza glutine” presente in etichetta.
L’eventuale indicazione che un prodotto del libero commercio è senza glutine su un’autodichiarazione/autocertificazione dell’azienda o su una locandina pubblicitaria e NON sull’etichetta si profila, infatti, come pubblicità ingannevole perché sembrerebbe far riferimento ad una caratteristica non posseduta realmente dal prodotto.
Per le norme sulla sicurezza dei prodotti alimentari, quindi, il riferimento fondamentale resta quanto riportato nell’etichetta del prodotto confezionato.
Per quanto riguarda i prodotti acquistabili solo all’estero: ricordiamo che fino al dicembre 2011, l’acquisto di prodotti con la dicitura "gluten free" potrebbe non garantire il consumo di un prodotto con glutine <20 ppm, anche se, di norma, l’adeguamento delle aziende a questo genere di nuove normative è abbastanza rapido. Per massima tutela, comunque, AIC non consiglierà il consumo di un prodotto "gluten free" acquistato all’estero fino al gennaio 2012.
Infine, un’anticipazione. Alla luce delle disposizioni definite dal Regolamento (CE) 41/2009, che non limita l’impiego della dizione “senza glutine” ai prodotti dietetici, le note ministeriali anticipano l’intenzione del Ministero di avviare una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel registro nazionale. Ciò per pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei di alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva.
L’eliminazione dal regime dell’erogabilità a carico del SSN di prodotti “non essenziali”, come specialità gastronomiche particolari, per fare un esempio la “cotoletta di carne impanata”, rientra nella logica già sostenuta da AIC di garanzia reale al celiaco dei prodotti “salvavita” (pane, pasta, prodotti da forno) permettendo al SSN di poter continuare a garantire questo servizio e supporto ad un numero sempre più crescente di celiaci.
L’AIC partecipa, insieme ad AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), alla revisione del Registro in fase di lavorazione da parte del Ministero della Salute.
Le altre norme europee ed italiane sull’etichettatura
Il nuovo Regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti
È stato pubblicato il 22 novembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2011). L’entrata in vigore del Regolamento è prevista dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione. Le nuove regole saranno applicate entro i tre anni che seguiranno (cinque anni per quanto riguarda le informazioni nutrizionali). Tutti i prodotti etichettati in conformità alle regole in vigore sino alla data di applicazione del nuovo regolamento potranno venire commercializzati sino all’esaurimento delle scorte.
Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali, catering, nonché i prodotti destinati alla ristorazione (Articolo 6 - Requisito di base: “
Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento”).
Il diritto ad una etichettatura chiara, comprensibile e leggibile
La definizione esatta della norma è Regolamento europeo relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Legislatore Europeo ha, infatti, voluto porre l’accento sul diritto dei consumatori ad una adeguata informazione circa i prodotti alimentari di consumo, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e di consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
L’opinione pubblica è, infatti, sempre più interessata al
rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali.
Il Regolamento individua, quindi, nel consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli il fondamento essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi.
Come dichiarato nelle premesse del Regolamento, la norma gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi
, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile.
L'etichettatura nutrizionale
Tra gli strumenti più strategici, si è individuata l'etichettatura nutrizionale come uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, infatti, dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella nutrizionale con il valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Rispetto a quanto sarà oggetto di indicazione obbligatoria, quindi, i valori previsti sono al momento 7, ma entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento la Commissione è tenuta a valutare la possibilità di introdurre l'indicazione obbligatoria anche degli acidi grassi trans.
Le altre informazioni obbligatorie
Per quanto riguarda le altre informazioni che sarà obbligatorio riportare in etichetta, troviamo: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; qualsiasi allergene (come da Allegato II -
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) o suo derivatousato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza[1]; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto; il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto (vedere più avanti); le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento (Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie).
Un’altra importante novità è l’obbligo di riportare l’origine vegetale specifica per gli oli vegetali utilizzati come ingredienti: la designazione «oli vegetali» va immediatamente seguita dall’elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica (d’oliva, di palma, di soia, di arachidi, ecc.)
L'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato (allegato VII -
Indicazione e designazione degli ingredienti - Parte A – disposizioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso).
In linea con il
General Food Law (regolamento (CE) n. 78/2002), il regolamento stabilisce anche che l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione Europea, l'importatore (articolo 8 – Responsabilità).
Allergeni e glutine
Il nuovo Regolamento non presenta sostanziali novità per quanto riguarda la gestione dell’informazione sul glutine presente negli alimenti:
1) la lista dei cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut ® o i loro ceppi ibridati) e degli ingredienti esentati dall’obbligo di indicazione del glutine in etichetta (sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcol etilico di origine agricola) restano invariati (Allegato II -
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze).
2) resta escluso l’obbligo di indicare l’eventuale presenza di allergeni non aggiunti volontariamente al prodotto (“ingredienti”), ma presenti per contaminazione accidentale (articolo 9 -
Elenco delle indicazioni obbligatorie). Restano, quindi, non disciplinate le condizioni di utilizzo del claim “può contenere tracce di …”, che resta un claim lasciato alla libera volontà delle aziende, non disciplinato da alcuna norma.
L’Articolo 21 (
etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) non aggiunge, in questo senso, elementi di novità.
3) Unica novità di rilievo riguardante gli allergeni è l’obbligo di usare un carattere ben distinguibile per riportare il nome degli allergeni eventualmente presenti: “
la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo” (articolo 21, comma 1-b).
4) L’Articolo 36
- Informazioni volontarie sugli alimenti stabilisce, però, che la Commissione Europea deve adottare atti di esecuzione circa le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria , tra cui le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza.
Questo significa che, in futuro, le condizioni di utilizzo del claim
“può contenere tracce di …”, saranno disciplinate da una norma europea, pur restando, nella previsione, una dicitura volontaria e non obbligatoria. L’assenza di obbligatorietà, implica che l’assenza del claim “può contenere tracce di glutine” dalla confezione di un prodotto non significhi necessariamente che il prodotto sia sicuro per il celiaco, dato che l’apposizione della dicitura è lasciata alla libera scelta delle aziende.
Ricordiamo, inoltre, che AIC non approva l’uso di frasi del tipo “Nello stabilimento può essere utilizzato: farina di frumento, ...” o frasi analoghe: questo perché tale dicitura, inserita per tutelare l’azienda rispetto ad eventuali casi di malesseri che possono insorgere a causa dell’ingestione da parte di soggetti allergici di prodotti ‘contaminati’ da allergeni, non ha, in realtà, alcun reale significato, dato che la sola presenza di allergeni nello stabilimento di produzione, non implica necessariamente il rischio di presenza accidentale di uno di essi nel prodotto finito.
La dicitura “Nello stabilimento può essere utilizzato: farina di frumento, ...”, inoltre, non è regolamentata da alcuna norma.
L’origine di un prodotto
Particolarmente innovativo è l’obbligo dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza (articolo 26 -
Paese d'origine o luogo di provenienza):
a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
b) per le carni suine, ovine, caprine, di pollame, fresche, refrigerate o congelate. Le modalità verranno precisate dalla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. Nell’occasione, dovrà anche valutarsi l’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria di origine anche alla carne usata come ingrediente di prodotti finiti.
c) Inoltre, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario. Quindi, anche se il prodotto dichiarerà, ad esempio, di essere “made in Italy”, ma il latte usato quale ingrediente (di prodotti lattiero-caseari) o il pomodoro (di una conserva) provengano da un’altra nazione, questa origine dovrà essere obbligatoriamente indicata in etichetta.
Dimensioni dei caratteri
Un altro aspetto importante disciplinato dal nuovo regolamento è quello delle dimensioni dei caratteri con cui sono riportate le informazioni in etichetta. L’articolo 13 -
Presentazione delle indicazioni obbligatorie, infatti, stabilisce che l’altezza minima dei caratteri tipografici usati nelle etichette per le diciture obbligatorie è di 1,2 mm, mentre, nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza minima della dimensione dei caratteri dovrà essere di almeno 0,9 mm.
Inoltre, nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 (confezioni di caramelle, chewing-gum, ecc.), sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo: la denominazione dell'alimento, l’indicazione di eventuali ingredienti allergenici, la quantità netta dell'alimento e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
L’elenco degli ingredienti deve essere comunque fornito mediante altri mezzi o essere messo a disposizione del consumatore su sua richiesta (articolo 16 -
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie).
Prodotti preconfezionati nei supermercati
Una deroga apparentemente ingiustificata esenta i supermercati che porzionano e avvolgono nel
cellophane alcuni prodotti (come carni, formaggi e salumi) a riportare le indicazioni obbligatorie previste per gli stessi prodotti confezionati dal produttore che riportano invece tutte le informazioni (articolo 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati). La norma prevede comunque l’indicazione della presenza di eventuali ingredienti allergenici, come unica indicazione obbligatoria.
Conclusioni
Nonostante quest’ultima nota negativa, il risultato è complessivamente favorevole, considerate anche le difficoltà di raggiungere un accordo tra quasi 800 parlamentari europei di 27 Paesi
. Questo regolamento segna un importante passo avanti nel diritto alimentare europeo perché offre più trasparenza e maggiori informazioni ai consumatori.
Ricordiamo che il Regolamento abroga e sostituisce l’attuale norma sull’etichettatura, la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.
Ora l’attenzione dei Parlamentari Europei si sposta sulla Proposta di Regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali, con la proposta di abrogazione della direttiva quadro sui prodotti dietetici (direttiva 2009/39/CE) e dell’inclusione del regolamento (CE) 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine nel regolamento “claims” (regolamento (CE) 1924/2006). Rimandiamo alle informazioni specifiche, in questa pagina del nostro sito.

[1] La "data di scadenza" è la data fino alla quale un alimento può considerarsi igienicamente idoneo al consumo (se tenuto in opportune condizioni di conservazione). Sui prodotti non rapidamente deperibili la data di scadenza é sostituita dal "Termine Minimo di Conservazione" (TMC), espresso dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro (data)”, che rappresenta la data entro cui un alimento conserva le sue specifiche proprietà (come fragranza, sapore, aroma) se ben conservato.
Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio” (articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento).

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(a destra il Decreto scaricabile in pdf)


DIRETTIVA 2009/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(a destra il Decreto scaricabile in pdf)

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011

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Rettifica del regolamento
(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

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